La Formazione nell’Apprendistato Professionalizzante: norme regionali

Comunicato: da oggi, per tutti gli apprendisti che si affidano al Centro Studi Helios per la formazione professionalizzante, la formazione di base e trasversale è gratuita!. Approfondisci

Premessa.

La scheda è stata elaborata in base ai contenuti dei seguenti documenti:

  •  Capo V del D.Lgs 81 del 15 giugno 2015 (che abbroga e sostituisce il D.Lgs. 167/2011)
  •  Circolare 5/2013 del 21/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (di seguito per semplicità circolare 5/2013) valida per una sorta di  continuità normativa nel vigente d.lgs. n. 81/2015.
  •  Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Inoltre, a seguire della scheda, su questa stessa pagina, abbiamo inserito un Appendice con le indicazioni normative delle singole Regioni relative alla formazione di base e trasversale erogata dalle Regioni (formazione pubblica).

Facciamo presente che questa scheda non è da intendersi come strumento di consulenza e che la responsabilità ultima sulla interpretazione dei vari aspetti legislativi e sulle decisioni da intraprendere è a carico del datore di lavoro che comunque dovrà fare riferimento ai testi normativi ufficiali pubblicati dalle autorità competenti.

1)    Obbligatorietà della formazione e applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 81/2015

1.a) Formazione di base e trasversale.

Tale formazione è di norma disciplinata dalle Regioni.

La formazione può essere erogata dalle Regioni in tal caso si parla di “Offerta formativa pubblica” o essere erogata a cura della azienda che ricorre alla facoltà di non avvalersi dell’offerta formativa pubblica purché disponga di “standard minimi”  (art. 1 Linee Guida). Nel caso in cui la formazione erogata a cura dell’azienda è affidata all’esterno e implicito che una parte degli standard minimi debba disporli l’ente di formazione esterno /ad es. Piattaforma di E-Learning se la formazione è erogata in modalità FAD, (Competenza dei docenti, organizzazione orientata alla formazione, ecc)  che li mette a disposizione dell’azienda, e quindi in questi casi potrebbe essere opportuno affidarsi ad Enti di Formazione Accreditati e che quindi hanno dato evidenza di ottenere tali requisiti. In caso di formazione a distanza FAD erogata da un Ente esterno l’Azienda dovrebbe limitarsi, se la formazione è fruita presso la sede lavorativa, mettere a disposizione un luogo fisico adeguato e dispositivo per collegarsi alla piattaforma di E-Learning.

Per la formazione trasversale va vista la normativa regionale ma anche quello che prevede il CCNL di riferimento, possono sussistere i seguenti casi:

Formazione pubblica presente: nel caso in cui la regione ha attivato i corsi, il datore di lavoro ha l’obbligo di far frequentare tali corsi o di erogare tali corsi a proprie spese (se la Regione lo consente, in effetti quasi tutte le regioni lo consentono, si veda la situazione della propria regione in questa scheda)

Formazione pubblica assente: nel caso in cui la regione non ha attivato i corsi, ma il CCNL di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare comunque la formazione trasversale provvedendo in proprio nel rispetto dei contenuti e delle modalità eventualmente già disciplinate dalla Regione (in mancanza, dalle Linee Guida nazionali)

In caso di controllo si applicano le sanzioni se tale formazione non viene riscontrata nei limiti stabiliti dalla circolare 5/2013. Secondo tale circolare le sanzioni si applicano anche nel caso in cui la formazione pubblica non è attiva ma la formazione di base e trasversale è stabilita a carico dell’azienda dal CCNL applicato (Articolo 1, Linee Guida e punto 1.3 circolare 5/2013).  Infatti in questi casi la circolare 5/2013 al punto 1.3 stabilisce che:

laddove il contratto collettivo di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, non potrà non ravvisarsi un corrispondente “ampliamento” delle responsabilità datoriali e pertanto dei connessi poteri sanzionatori in capo al personale ispettivo.”

  1. b) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere

Questo tipo di formazione (chiamata anche “specialistica”)  è  sempre obbligatoria ed a carico dell’azienda.  E’  disciplinata dai CCNL che stabilisce contenuti, durata e modalità di erogazione.

2)    Durata e modalità

2. a) Formazione di base e trasversale.

Prima del chiarimento stabilito dalle linee guida le Regioni hanno dato indicazioni non armonizzate fra di loro. Le linee guida del 20 febbraio 2014 approvate dall’accordo Stato Regioni stabiliscono che la durata è di 120, 80 o 40 ore a seconda del titolo di studio (rispettivamente non diplomati, diplomati e laureati). Per quanto riguarda invece le modalità le linee guida chiariscono che possono essere effettuate in FAD con modalità stabilite dalle Regioni. Riteniamo che in assenza di queste modalità vale quanto stabilito dalle Linee guida. Le linee guida chiariscono che devono essere previste modalità  di verifica degli apprendimenti.

2. b) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere

La durata può variare in funzione di un CCNL in genere va da 60 a 80 ore annue. La maggior parte dei CCNL prevede una media di 80 ore. Le modalità possono variare, salvo eccezioni i CCNL prevedono in genere la possibilità di effettuare tale formazione in modalità FAD

3)    Standard minimi e formazione formale

Le Linee guida stabiliscono cosa si intende per “standard minimi” per erogare la formazione sotto la responsabilità dell’Azienda-

Le imprese devono almeno disporre:

–       di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;

–       di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

In caso di formazione interna erogata in presenza bisogna quindi disporre di locali e di risorse con adeguate capacità e competenze. Quello dei locali non è un punto che andrebbe sottovalutato. Inoltre in alcuni casi i CCNL prevedono, all’interno dei piani formativi, moduli formativi su argomenti (sicurezza, haccp, inglese, qualità, informatica, ecc) per cui non è detto che l’azienda possa facilmente dimostrare in sede di contradittorio la presenza di tali competenze.

A nostro avviso, in caso di formazione in modalità FAD è più semplice dare evidenze di luoghi e delle risorse in quanto per luogo adatto alla formazione basta un PC o un locale dove sia possibile studiare sulle dispense (in caso di non obbligo di tracciabilità online delle lezioni), mentre la competenza delle risorse umane e demandata all’ente erogatore dei corsi FAD scaricando l’azienda dall’onere di dimostrare specifiche competenze.

Inoltre in caso di controlli, in base a quanto stabilito dalla circolare 5/2013 viene richiesta esplicitamente evidenza di “formazione formale”. Nella circolare viene  chiarito cosa si intende per formazione formale a cui viene richiamata la corrispondente nozione di apprendimento formale

per apprendimento formale si intende:

l’apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione”.

Ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo dovrà pertanto considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale provvedendo sia a verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione.

Pertanto è chiaro come la formazione formale non può essere quella in cui si afferma semplicemente che è stata fatta all’interno dell’Azienda ma è necessario dare evidenza di un contesto organizzativo e strutturate (docenti, curricula, registri di presenza o certificazione di avvenuta formazione in Fad, attestati, programmi svolti, dispense). In questo contesto possono essere acquisite dichiarazioni del lavoratore interessato o di altri soggetti (tutor, enti di formazione, docenti, ecc)

Infine riteniamo utile, al fine di ridurre le probabilità di subire sanzioni, tenere presente quanto previsto dalla circolare 5/2013, si rimanda alla scheda illustrativa da noi elaborata tempo fa a cui si rimanda.

Per un approfondimento sulle sanzioni in caso di mancata o carente formazione si veda la scheda relativa alla Circolare n. 5/2013 del 21/01/2013 Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo.

Appendice: Formazione di Base e Trasversale – Stato dell’Arte regionale 

Per ogni regione vengono fornite alcune norme relative alla formazione di Base e trasversale (formazione pubblica). Ricordiamo che la formazione professionalizzante è sempre a carico dell’azienda ed è disciplinata non dalle regioni ma dai singoli CCNL.

Vengono anche forniti, per ogni regione, laddove possibile,  i link ai siti web istituzionale a cui bisogna fare riferimento per l’acquisizione dei documenti aggiornati a cui comunque bisogna fare riferimento.

Sicilia

Normativa di riferimento:

L’accordo del 3 agosto 2017 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

I punti salienti di tale accordo sono i seguenti:

  • La formazione può essere erogata in modalità FAD (Art. 4)
  • La formazione può erogata direttamente dal datore di lavoro anche in presenza di un’offerta formativa pubblica finanziata, sotto la propria responsabilità e a proprio carico anche avvalendosi di soggetti terzi (Art.9)

Rimandando all’accordo per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro in modalità FAD anche avvalendosi di soggetti terzi  (Art.9)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

La non obbligatorietà della formazione pubblica nella Regione Sicilia, così come stabilito nell’accordo regine/parti sociali, è stata recentemente ribadita da un avviso pubblico relativo al catalogo regionale (Avviso 11 dicembre 2018) che stabilisce che la formazione di base e trasversale può essere erogata all’interno dell’impresa, senza oneri a carico della Regione (premessa dell’avviso).

file scaricabili: accordo_apprendistato_professionalizzante_03_08_17

Sito istituzionale: Apprendistato Regione Sicilia

Lazio

Normativa di riferimento:

Il Regolamento in oggetto riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando al regolamento per i dettagli, ecco i punti salienti:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro in modalità FAD  (Art.14 comma 3 e comma 11)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD 

Sito istituzionale: Regione Lazio

Lombardia

Normativa di riferimento:

Il D.gr. riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando al D.g.r per i dettagli, ecco i punti salienti:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro in modalità FAD  (Sezione 2 Art.1.8 e Art. 3.4)
  • Formazione pubblica assente:Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Regione Lombardia

Abruzzo

Normativa di riferimento:

Le linee guida in oggetto riprendono sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando alle linee guida per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: Se la formazione pubblica è presente allora è obbligatoria (Art. 2). In caso di esaurimento delle risorse, la formazione pubblica, ancorché approvata, perde il carattere della disponibilità e se ne sospende pertanto l’obbligatorietà. In tal caso le imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale (Art. 13) fermo restando che l’onere finanziario rimane a carico dell’impresa. Se la formazione è a cura dell’azienda vale quando stabilito dalle linee guida nazionali che prevede la possibilità di effettuare la formazione in modalità FAD.
  • Formazione pubblica assente: In tal caso le imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale (Art. 13)

Sito istituzionale: Abruzzo Lavoro

Basilicata

Normativa di riferimento:

La delibera in oggetto riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando alla delibera per i dettagli, ecco i punti salienti:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro in modalità FAD  (Art.1.4 e 3.8)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD 

Sito istituzionale: Regione Basilicata Apprendistato

Calabria

Normativa di riferimento:

Deliberazione nr. 213 del 13/06/2016 – PROPOSTA DI RECEPIMENTO DEL D. LGS N. 81/2015 E DEL DECRETO INTERMINISTERIALE SUGLI STANDARD FORMATIVI DELL’APPRENDISTATO DEL 12 OTTOBRE 2015

La delibera in oggetto riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando alla delibera per i dettagli, ecco i punti salienti:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA (Art. 3) e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro in modalità FAD  (Art. 4)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD.  

Sito istituzionale: Regione Calabria

    • Campania

Normativa di riferimento:

Il Decreto in oggetto riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando al decreto per i dettagli, sostanzialmente viene affermato che la formazione può essere erogata in modalità FAD e dalle stesse imprese ((pagine 1, 2, 3, 6, del decreto), pertanto possiamo sintetizzare come segue:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dalle stesse imprese anche in modalità FAD  (pagine 1, 2, 3, 6, del decreto)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD 

Sito istituzionale: Regione Campania

Friuli Venezia Giulia

Normativa di riferimento:

Le Linee guida riprendono sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

I punti salienti di tale accordo sono i seguenti:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 2 comma 6)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Per quanto riguarda invece la formazione a distanza (FAD) i vari articoli non trattano esplicitamente l’argomento ma si deduce la possibilità di effettuare la FAD perché non essendo vietata, e rifacendosi, per le parti non espresse alle linee guida nazionali,  vale quanto stabilito dalle stesse linee guida nazionali.

Sito istituzionale: Apprendistato FVG

Liguria

La normativa regionale di riferimento è in fase di rivisitazione e aggiornamento alla luce delle novità legislative introdotte in materia di apprendistato con il decreto legislativo 81/2015. Per quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni della disciplina dell’apprendistato professionalizzante di cui alla deliberazione della Giunta regionale 554/2012 e provvedimenti conseguenti. (Fonte sito regione Liguria marzo 2019)

La lettura delle delibera 554/2012 permette comunque di stabilire che

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (capitolo “L’offerta Formativa Pubblica”)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Regione Liguria

Marche

Normativa di riferimento:

  • DGR n.1000 del 8/09/2014 – “Recepimento della Deliberazione della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014”

Il Decreto quindi recepisce in toto quanto previsto dalle Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando al decreto per i dettagli di seguito i punti essenziali:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro in modalità FAD
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Apprendistato Marche

Molise

Normativa di riferimento:

DDD 37/2016 (?)

Sito istituzionale: Regione Molise

 

Piemonte

Normativa di riferimento:

L’accordo del 22 febbraio 2016 riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

Rimandando all’accordo per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro  anche avvalendosi di soggetti terzi  (Art.5.2)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Per quanto riguarda invece la formazione a distanza (FAD) i vari articoli non trattano esplicitamente l’argomento ma si deduce la possibilità di effettuare la FAD perché non essendo vietata, e rifacendosi, per le parti non espresse alle linee guida nazionali,  vale quanto stabilito dalle stesse linee guida nazionali.

Sito istituzionale: Apprendistato Piemonte

Puglia

Normativa di riferimento:

La delibera in oggetto riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014 ma, a meno che non sia previsto nei CCNL adottati, non rende obbligatoria la formazione di base e trasversale, almeno sembrerebbe questa l’interpretazione del comma 4 dell’articolo 7 che riproponiamo:

Art. 7. …
4. In attesa del completamento del quadro regolatorio e delle procedure regionali che consentano il pieno adempimento di quanto previsto all’art. 44, comma 3 del D.lgs. 81 /2015 anche per ciò che concerne la comunicazione da parte della Regione delle modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, in assenza di specifica previsione nel senso dell’obbligatorietà della formazione di base e trasversale da parte della contrattazione collettiva sviluppata da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale non si configura la responsabilità del datore di cui all’art. 47, comma 1 D.Lgs 81/2015 in merito a tale componente formativa. (v. circolare MLPS n.18/2014)

Per quanto riguarda invece la formazione a distanza (FAD) i vari articoli non trattano esplicitamente l’argomento ma si deduce la possibilità di effettuare la FAD sia perché tale formazione E-learning/FAD  è prevista esplicitamente nell’allegato 1a della delibera “Schema di Piano Formativo individuale” dove viene indicata nella sezione 4 “durata e articolazione della formazione interna e esterna” : Modalità di erogazione: e-learning/FAD, sia perchè non essendo vietata vale quanto stabilito dalle linee guida nazionali.

Alla luce di quanto detto riteniamo si debba applicare quanto previsto dalle linee guida nazionali e dalla circolare 5/213 del Ministero del lavoro.

Sito istituzionale: Regione Puglia

Sardegna

In Sardegna, nelle more del recepimento del D.Lgs n.81/2015, gli aspetti formativi del contratto sono regolati dalle seguenti norme regionali (Fonte sito Regione Sardegna):

Offerta Formativa Pubblica:
– D.G.R. n. 9/17 del 10/03/2015 Recepimento delle Linee Guida Conferenza Permanente Stato Regioni;
– Determinazione n. 11811/838/F.P. del 24 Marzo 2015 Approvazione Disciplina dell’Offerta Formativa Pubblica;
– Disciplina dell’Offerta Formativa Regionale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 167/2011 Testo Unico dell’Apprendistato e s.m.i., allegati:
– Allegato A alla Disciplina O.F.P.: “Competenze chiave per l’apprendimento permanente”;
– Allegato B alla Disciplina O.F.P.: “Competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale”;
– Allegato C alla Disciplina O.F.P.: “Attestato di frequenza”.

Formazione di Base e Trasversale erogata internamente all’Azienda (senza contributo pubblico) procedura valida per gli apprendisti assunti dal 24 marzo 2015:
– Determinazione n. 11932/859/F.P. del 24 Marzo 2015“Approvazione delle Linee Guida e Allegati per l’erogazione della Formazione di Base e Trasversale agli apprendisti con modalità interna”;
– Linee Guida per l’erogazione della formazione di base e trasversale agli apprendisti con modalità interna,
– Allegati alle Linee Guida.

– Protocollo D’Intesa per l’Apprendistato Professionalizzante o Contratto di Mestiere tra la Regione Sardegna e le Parti Sociali e Datoriali del 3 Maggio 2012 (1.3 MiB) [file.pdf];

Rimandando ai documenti indicati è possibile sintetizzare il tutto in modo seguente:

La Regione Calabria ha recepito in toto le Linee Guida nazionali del 2014 (DGR 9/17 del 2015)

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro  anche avvalendosi di soggetti terzi  (Art.5.2)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Regione Sardegna

Toscana

Normativa di riferimento:

  • DGR 1130 del 24 novembre 2015 – DGR 487/2015 “Indirizzi regionali per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 come modificato dal DPGR 2 febbraio 2015 n. 11/R in materia di apprendistato” – Allegato A

Rimandando agli indirizzi per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere realizzata dalle imprese che dovranno comunque avvalersi di un Ente di formazione accreditato (Art.3.2)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Regione Toscana

Trentino Aldo Adige (Provincia Autonoma di Bolzano)

Normativa di riferimento:

Sito istituzionale: Amministrazione Provincia di Bolzano

Umbria

Normativa di riferimento:

Il DGR in oggetto riprende sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014

Rimandando al DGR  per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro  anche avvalendosi di soggetti terzi previa dichiarazione di capacità formativa (Art. 2). E’ ammessa esplicitamente la formazione FAD (Art. 14) Come specificato nel modulo Dichiarazione di capacità formativa interna Regione Umbria il possesso delle capacità formativa si può avere anche avvalendosi di privati, enti o professionisti esterni.
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Apprendistato Umbria

Valle d’Aosta

Normativa di riferimento:

  • Linee guida apprendistato professionalizzante Apprendistato professionalizzante – indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e disciplina dell’offerta formativa pubblica – testo coordinato intese con le parti sociali recepite con deliberazioni della giunta regionale nn. 1745/2015,  240/2017, 397/2018

  • APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE – INTESE PARTI SOCIALI Disposizioni regionali per il finanziamento, la gestione ed il controllo della formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante ad uso dei soggetti attuatori – testo coordinato deliberazioni della giunta regionale nn. 293/2016, 986/2016, 490/2017, 595/2018 e provvedimento dirigenziale n. 1180/2016

Rimandando alla normativa regionale per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 5). E’ ammessa esplicitamente la formazione FAD (Art. 13)
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Sito istituzionale: Regione Valle d’Aosta

Veneto

Normativa di riferimento:

DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015 – allegato B

La direttiva in oggetto riprendono sostanzialmente quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014.

I punti salienti di tale accordo sono i seguenti:

  • Aziende con sedi in più regioni: I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni, per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale (art. 4).
  • Formazione pubblica presente: La formazione pubblica anche se presente NON E’ OBBLIGATORIA e può essere erogata direttamente dal datore di lavoro (Art. 4) nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali.
  • Formazione pubblica assente: Vale quanto previsto dalle linee guida nazionali e imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale anche in FAD

Per quanto riguarda invece la formazione a distanza (FAD) i vari articoli non trattano esplicitamente l’argomento ma si deduce la possibilità di effettuare la FAD perché non è vietata, e rimandando, in caso di formazione erogata dalla stessa azienda alle linee guida nazionali.

Sito istituzionale: Ciclo lavoro Veneto

Emilia Romagna

Normativa di riferimento:

  • Delibera di GR n. 1199 del 25/07/2016 “Approvazione della disciplina dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante e approvazione dell’invito per la validazione del Catalogo dell’offerta”
  • Delibera di GR n. 1419 del 28/09/2015 Recepimento delle linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 2 del Decreto-legge 28/giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99

Rimandando alla normativa per i dettagli di seguito i punti che integrano quanto previsto dalle Linee Guida nazionali:

  • Formazione pubblica presente: Se la formazione pubblica è presente allora è obbligatoria (Art. 1.1 Allegato 1).
  • Formazione pubblica assente: In tal caso le imprese hanno la facoltà di organizzare per i propri apprendisti la formazione di base e trasversale in base a quanto previsto dalle Linee guida nazionali

Sito istituzionale: Regione Emilia Romagna

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