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Circolare 5/2013 del Ministero del Lavoro

Circolare 5/2013 del Ministero del Lavoro

Nota: La Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro – sia pure resa con riferimento al previgente d.lgs. n. 167/2011 – con particolare riguardo all’apprendistato professionalizzante – che permane in una sorta di continuità normativa nel vigente d.lgs. n. 81/2015 – mantiene la sua validità come affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta al Quesito n.14 del 29/02/2016 (documento: Raccolta delle Risposte a Quesito: Gennaio-Marzo 2016)

Circolare n. 5/2013 del 21/01/2013 Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo.

Con la Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, la Direzione Generale Attività Ispettive del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni al proprio personale per applicare correttamente la disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato e forniscono chiareindicazioni alle imprese sulle tematiche oggetto di controlli.

Particolare focus viene posto sulla mancata formazione. Ad essere coinvolte sono tutte le tipologie di apprendistato – per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e ricerca.

In caso di controllo si può rientrare in tre casistiche:

a) formazione effettuata e regolare: non scattano ne il provvedimento di disposizione (diffida) ne le sanzionipreviste dall’articolo 7 comma 1 del D.Lgs n. 167/2011 (adesso art. 47 D.Lgs 81/2015)

b) Formazione formale effettuata ma in modo incompleta e comunque sopra la soglia prevista dalla circolare 5/2013: scatta il   provvedimento di disposizione (diffida)

c) Formazione formale effettuata ma in modo incompleta e comunque sotto la soglia prevista dalla circolare 5/2013:scatta la procedura sanzionatoria:

 

“in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”.

Di seguito i punti salienti della circolare, rimandando all’allegato per la visione completa dello stesso.

Viene chiarito cosa si intende per formazione formale a cui viene richiamata la corrispondente nozione di apprendimento formale

per apprendimento formale si intende:

 l’“apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione”.

Ai fini delle verifiche in questione il personale ispettivo dovrà pertanto considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata come tale dalla contrattazione collettiva e declinata nel piano formativo individuale provvedendo sia a verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, sia ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione.

Pertanto è chiaro come la formazione formale non può essere quella in cui si afferma semplicemente che è stata fatta all’interno dell’Azienda ma è necessario dare evidenza di un contesto organizzativo e strutturate (docenti, curricula, registri di presenza o certificazione di avvenuta formazione in Fad, attestati, programmi svolti, dispense). In questo contesto possono essere acquisite dichiarazioni del lavoratore interessato o di altri soggetti (tutor, enti di formazione, docenti, ecc)

Per la formazione trasversale va visto l’accordo stato regione approvato il  20/02/2014 e la normativa regionale ma anche quello che prevede il CCNL di riferimento, possono sussistere i seguenti casi:

Se la formazione pubblica è realmente disponibile, l’azienda può scegliere di  effettuare la formazione di base e trasversale:

  • con la Regione (Formazione Pubblica)
  • per conto proprio in base a quanto stabilito dalle linee guida che prevedono che può essere effettuata anche in modalità FAD.

nel caso in cui la regione non ha attivato i corsi, ma il CCNL di riferimento scelga di rimettere al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale, nelle more dell’intervento della Regione, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare comunque la formazione trasversale provvedendo in proprio nel rispetto dei contenuti e delle modalità eventualmente già disciplinate dalla Regione (in mancanza dal CCNL di riferimento)

Per la formazione di tipo professionalizzante o di mestiere: è sotto la responsabilità del Datore di lavoro, infatti la circolare riporta quanto segue:

“Quanto alla formazione di tipo professionalizzante o di mestiere è sufficiente ribadire quanto già chiarito con circ. n. 29/2011, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro si potrà configurare nell’ipotesi in cui lo stesso non effettui la formazione interna in termini di “quantità”, contenuti e modalità previsti dal contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale.”

I casi per cui è prevista l’emanazione del provvedimento di disposizione (diffida) o delle sanzioni indicate al citato art.7 del D.Lgs 167/2011. (adesso art. 47 D.Lgs 81/2015)

Durata del periodo formativo pari a 3 anni

Accertamento durante il primo
anno di apprendistato
Accertamento durante il
secondo anno di apprendistato
Accertamento durante il terzo
anno di apprendistato
Il provvedimento di disposizione (diffida) va sempre
emanato(in caso di mancata o carente formazione)
Il provvedimento di disposizione (diffida) non è emanato in
caso di formazione formale
effettuata meno del 40% di quella
prevista sommando le ore
richieste nel PFI nel primo anno +
la “quota parte” delle ore previste
nel secondo anno (in questo caso quindi si procede direttamente con sanzione)
l provvedimento di disposizione (diffida) non è emanato  in
caso di formazione formale
effettuata meno del 60% di quella
prevista sommando le ore
richieste nel PFI nel primo e nel
secondo anno + la “quota parte”
delle ore previste nel terzo anno (in questo caso quindi si procede direttamente con sanzione)

Quindi in caso di durata dell’apprendistato di 3 anni la sanzione scatta se, in sede di accertamento la formazione formale effettuata è:

meno del 40% di quella prevista (accertamento al secondo anno)

meno del 60% di quella prevista (accertamento al terzo anno)

La circolare riporta un esempio che riportiamo integralmente:

Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 3 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120 (tot. 360 ore).

  •  accertamento nel corso della metà del secondo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del secondo anno), per un totale di 180 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 60 ore e cioè al 33% del totale della formazione dovuta. La disposizione non può essere emanata e si procede direttamente con la sanzione prevista dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 (adesso art. 47 D.Lgs 81/2015);

  •  accertamento nel corso della metà del terzo anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il secondo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del terzo anno), per un totale di 300 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 220 ore e cioè al 73% del totale della formazione dovuta. La disposizione deve essere emanata ai fini del recupero del debito formativo.

Durata del periodo formativo pari a 5 anni

Accertamento durante il primo
anno di apprendistato
Accertamento durante il secondo
anno di apprendistato
Accertamento durante il terzo
anno di apprendistato
Accertamento durante il quarto
anno di apprendistato
Accertamento durante il quindo
anno di apprendistato
Il provvedimento di disposizione (diffida) va sempre emanato(in caso di mancata o carente formazione) Il provvedimento di disposizione (diffida) non è emanato in caso di formazione formale effettuata meno del 40% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo anno + la “quota parte” delle ore previste nel
secondo anno (in questo caso quindi si procede direttamente con sanzione)
Il provvedimento di disposizione (diffida) non è emanato in caso di formazione formale effettuata meno del 50% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo e nel secondo anno + la “quota parte” delle
ore previste nel terzo anno(in questo caso quindi si procede direttamente con sanzione)
Il provvedimento di disposizione (diffida) non è emanato in caso di formazione formale effettuata meno del 60% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo e nel terzo anno + la “quota
parte” delle ore previste nel quarto anno (in questo caso quindi si procede direttamente con sanzione)
Il provvedimento di disposizione (diffida)  non è emanato in caso di formazione formale effettuata meno del 70% di quella prevista sommando le ore richieste nel PFI nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno + la “quota parte” delle ore previste nel quinto anno(in questo caso quindi si procede direttamente con sanzione)

Quindi in caso di durata dell’apprendistato di 5 anni la sanzione scatta se, in sede di accertamento la formazione formale effettuata è:

meno del 40% di quella prevista (accertamento al secondo anno)

meno del 50% di quella prevista (accertamento al terzo anno)

meno del 60% di quella prevista (accertamento al quarto anno)

meno del 70% di quella prevista (accertamento al quindo anno)

La circolare riporta un esempio che riportiamo integralmente:

Ipotesi: contratto di apprendistato professionalizzante che prevede un periodo formativo pari a 5 anni ed un monte ore di formazione formale tecnico-professionale e specialistica di 120+120+120+120+120 (tot. 600 ore).

  •  accertamento nel corso della metà del quarto anno di apprendistato, in un momento in cui l’apprendista avrebbe dovuto effettuare 120 ore di formazione (quella prevista per il primo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il secondo anno) + 120 ore di formazione (quella prevista per il terzo anno) + 60 ore di formazione (quella prevista per la “quota parte” del quarto anno), per un totale di 420 ore. La formazione effettuata è tuttavia pari a 350 ore e cioè al 83% del totale della formazione dovuta. La disposizione deve essere emanata ai fini del recupero del debito formativo.

 

 

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