Normativa Apprendistato

La normativa di riferimento

Il contratto di apprendistato, permette agli assunti con questo strumento di conseguire una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Il Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 167/2011) è stato sostituito dal D.Lgs 81/2015 del 15 giugno 2015 e, almeno per la parte della formazione professionalizzante, non ha subito particolari cambiamenti.  Il Dlgs 81/2015 disciplina la formazione, per l’apprendistato professionalizzato (tipologia contrattuale di maggiore diffusione).

E’ utile per una visione più ampia della problematica avere chiaro anche i seguenti documenti:

  • Circolare 5/2013 del 21/01/2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (di seguito per semplicità circolare 5/2013)
  • Linee Guida del 20/02/2014 adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20/02/2014. Tali line guida sono esplicitamente richiamate dal D.Lgs 34/2014 (di seguito per semplicità “linee guida”)

La formazione si distingue in:

A) Formazione trasversale e di base: (disciplinata dalle Regioni) che può arrivare fino ad un massimo di 120 ore nel triennio e che, nei limite delle risorse disponibili può essere finanziata dalle Regioni.

B) Formazione di tipo professionalizzante o di mestiere (formazione erogata per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche): disciplinata dai singoli CCNL e a carico delle imprese.

Ecco una sintesi dei punti salienti del Testo Unico (Capo V articoli 41-47)  (si rimanda al Testo Unico per la versione completa a cui è obbligo attenersi) .

Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

a) Apprendistato di primo livello (Art. 43): apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore:

Possono essere assunti i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto non può essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale.

La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

b) Apprendistato di secondo livello (Art. 44): apprendistato professionalizzante:

Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale (D.Lgs 226/2005), il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e’ possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta’, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità’ o di un trattamento di disoccupazione.

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono  la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni.

In assenza della offerta formativa pubblica trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. Ciò significa che, se prevista dal CCNL di riferimento, la formazione di base e trasversale va comunque effettuata.

c) Apprendistato di terzo livello (Art. 45): apprendistato di alta formazione e ricerca.

Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione

 

Principi generale (Art. 44)

a) forma scritta del contratto ai fini della prova;

b) presenza di un piano formativo individuale in forma sintetica;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti;

f) possibilità del riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino;

m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Standard Formativi e certificazione delle competenze (Art. 46)

La registrazione nel libretto formativo del cittadino, ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013, è di competenza:

a) del datore di lavoro, nel contratto di apprendistato professionalizzante, per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali;

b) dell’istituzione formativa o ente di ricerca di appartenenza dello studente, nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nel contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Sanzioni (Art. 47)

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.

Per la violazione della disposizione di cui all’articolo 42, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro.

Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti.

Per un approfondimento sulla formazione nel caso dell’apprendistato di 2° livello (Apprendistato professionalizzante) si veda la seguente scheda:

Per un approfondimento sulle sanzioni in caso di mancata o carente formazione si veda la scheda relativa alla Circolare n. 5/2013 del 21/01/2013 Ministero del lavoro fornisce indicazioni operative per il personale ispettivo.

NotaLa Circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro – sia pure resa con riferimento al previgente d.lgs. n. 167/2011 – con particolare riguardo all’apprendistato professionalizzante – che permane in una sorta di continuità normativa nel vigente d.lgs. n. 81/2015 – mantiene la sua validità come affermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta al Quesito n.14 del 29/02/2016 (documento: Raccolta delle Risposte a Quesito: Gennaio-Marzo 2016)

Documenti scaricabili

Linee Guida Apprendistato professionalizzante del 17/10/2013  (e linee guida sono state approvate in via definitiva il 20/02/2014)

D.Lgs 81 del 15/06/2015

A titolo di esempio, ecco un esempio per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante (Apprendistato di II livello) tra una regione e le parti sociali.

Scarica il file (.pdf):  accordo_apprendistato_professionalizzante_03_08_17

Lost Password

Register

Translate »