Circolare INPS n. 48/20018 Indicazioni operative - Incentivo Occupazione NEET

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Circolare INPS n. 48/20018

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Roma, 19/03/2018
Circolare n. 48
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.3
OGGETTO: Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Il decreto direttoriale dellAgenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

 

INDICE

 

PREMESSA

1.  Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

2.  Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

3.  Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati

4.  Rapporti incentivati

5.  Assetto e misura dell’incentivo

5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

6.  Condizioni di spettanza dell’incentivo

7.  Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

7.1 L’incremento occupazionale netto

8.  Coordinamento con altri incentivi

8.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

9.  Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

10.  Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

11.  Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con  l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

13.  Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG

14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

15. Istruzioni contabili

 

PREMESSA

 

Con il decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l’incentivo “Occupazione NEET”, disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”[1].

Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa è mera attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).

2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, per l’assunzione di giovani aderenti al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”) a condizioneche, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET – Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

 3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo e importi stanziati

La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 3/2018, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 di euro (cfr. articolo 12 del decreto direttoriale n. 3/2018).

4. Rapporti incentivati

L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto direttoriale n. 3/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

5. Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall’Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all’assunzione e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio[2].

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato[3].

Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni all’occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[4].

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2020.

5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante

Il decreto direttoriale n. 3/2018 dell’ANPAL, nel disciplinare, all’articolo 4, le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

Nell’ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall’inizio della fruizione.

Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

6. Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

  • rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

–        adempimento degli obblighi contributivi;

–        osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

–        rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda che:

1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a);

2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) – il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori;

3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);

4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);

5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

–         l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;

–        l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

–         l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si riportano:

1)      l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;

2)   per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

a.  il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b.  il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c.  il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d.  il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.

7.1. L’incremento occupazionale netto

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

–       dimissioni volontarie;

–       invalidità`;

–       pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

–       riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

–       licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs.  n. 150/2015 e ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017.

Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis – deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo.

Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

8. Coordinamento con altri incentivi

L’incentivo, come previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

8.1. Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

 L’articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l’incentivo Occupazione NEET con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018. Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui al comma 114 della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità “con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri.

Pertanto, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:

I.        La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali).

Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione NEET, per un ammontare mensile pari a 200 euro.

II.        La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero per l’assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione NEET, esponendo a tale titolo l’importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l’esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).

III.        La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell’esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Tuttavia, poiché l’esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l’importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell’incentivo Occupazione NEET, nei limiti dell’importo massimo mensile riconoscibile che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l’importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l’esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l’incentivo NEET.

9. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell’istanza, di seguito illustrato (cfr. articolo 10, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet http://www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:

–         il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato;

–         la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;

–         l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;

–         la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all’occupazione dei giovani disciplinato dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);

–         se per l’assunzione intende fruire anche dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:

–         consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma “Garanzia giovani”, sia profilato e sia stato preso in carico;

–         calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

–         verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;

–         informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani” ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida – mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione – per 30 giorni. Durante tale periodo, l’ANPAL, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma “Garanzia giovani” ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell’ANPAL, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l’ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all’autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare – a pena di decadenza di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018 – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:

–         il codice fiscale del datore di lavoro;

–         la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;

–         il codice fiscale del lavoratore.

Si ribadisce, inoltre, che l’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l’ammontare di 671,66 euro mensili; nell’ipotesi di cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l’importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato che impone l’individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi, descritta al precedente paragrafo 5.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto, l’ANPAL e l’INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.

10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (cfr. articolo 11, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell’elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall’INPS – contrassegnate dallo stato di “Aperta” – e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l’interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l’istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all’elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell’istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l’elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall’ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

 

11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

–         nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NEET” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

–         nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

–         nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

–         nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

–        con il codice “L491” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

–        con il codice “L492” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”.

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

–         nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “DION” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

–         nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

–         nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

–         nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

–        con il codice “L493” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

–        con il codice “L494” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati – sempre nel limiti dell’importo massimo mensile ammesso – o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’incentivo spettante.

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell’eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione “Annotazioni” della procedura Iscrizione e variazione azienda), all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente:

–        indicare il lavoratore in questione, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di “Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico”);

–        valorizzare contemporaneamente l’elemento <MatricolaProvenienza> con l’indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.

12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

 I datori di lavoro autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

–         nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “IONC” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

–         nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

–         nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

–         nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

–          con il codice “L495” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

–          con il codice “L496” avente il significato di “arretrati gennaio e febbraio 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”.

datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

–         nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “NETC” avente il significato di Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

–         nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

–         nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;

–         nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell’UniEmens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

–        con il codice “L497” avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018in cumulo conl’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

–        con il codice “L498” avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati – sempre nel limiti dell’importo massimo mensile ammesso – o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività e che vogliono fruire dell’incentivo spettante.

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto exarticolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.

13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG

Il datore di lavoro agricolo all’atto, della prenotazione dell’incentivo occupazionale attraverso la procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l’aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

Come già esposto al paragrafo 5, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) NT avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET Decreto Direttoriale ANPAL 2 gennaio 2018 n. 3”.

Il codice di autorizzazione NT sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all’attribuzione dell’esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA NT consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.

La denuncia DMAG contenente l’agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all’incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l’eventuale “scarto” della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d’errore.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

–        per il Tipo Retribuzione, il valore Y;

–        nel campo CODAGIO il C.A. NT;

–        nel campo retribuzione l’importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.

Il calcolo dell’effettivo importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l’effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l’importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l’applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.

In vero, qualora il calcolo contributivo come sopra descritto comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione “Y”, il bonus sarà pari a quello calcolato dall’Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione “Y”, quest’ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al I° trimestre 2018, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET

 A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

–        nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;

–        nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;

–        nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “D” “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

–        nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

–        nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’Anno di riferimento dello sgravio;

–        nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;

–        nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “E” “Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

–        nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l’elemento V1_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

  • Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l’esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018

 A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all’incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali sp

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